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Sez. 5, Sentenza n. 24678 del 23/11/2011 (Rv. 620085 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Impiego di lavoratori non regolarmente denunciati - Periodo di presunzione legale di prestazione dell'attività - Decorrenza e durata - Prova contraria - Ammissibilità - Onere della prova - A carico del datore di lavoro - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620085-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO

In tema di sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l'art. 3, comma terzo, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 (conv. in legge 23 aprile 2002, n. 73), secondo il quale il rapporto di lavoro decorre dal primo gennaio dell'anno dell'accertamento fino al giorno della contestazione della violazione, instaura una presunzione legale, anche intesa ad inasprire ulteriormente il trattamento sanzionatorio, contro la quale è ammessa prova contraria a carico del datore di lavoro, non competendo alcun obbligo a carico dell'ente irrogante la sanzione di provare l'effettiva prestazione di lavoro per il detto periodo. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che ha ritenuto "fungibile" la predetta prova contraria con l'accertamento dell'INPS, in quanto tale accertamento non risulta disciplinato da un regime di distribuzione dell'onere probatorio quale quello previsto dalla norma citata, non vincola il giudice tributario e nella specie non risulta essere stato in concreto valutato nel suo contenuto, ai fini probatori, dal giudice di merito).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)