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Sez. 1, Sentenza n. 2507 del 16/03/1994 (Rv. 485742 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - In genere | Occupazione appropriativa o accessione invertita - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485742-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - In genere

Al fine del verificarsi della cosiddetta occupazione appropriativa o accessione invertita, in favore dell'ente che abbia illegittimamente occupato e destinato il fondo altrui alla realizzazione di un'opera pubblica, non è sufficiente che il fondo abbia comunque subito una manipolazione, o venga di fatto impiegato nel soddisfacimento di interessi generali, ma occorre che l'opera dichiarata di pubblica utilità, anche se non ultimata, sia emersa come bene strutturalmente e fisicamente nuovo, così da evidenziare l'incompatibilità, con essa, dell'autonoma sopravvivenza del fondo inglobato (ribadendo tale principio, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'irreversibile trasformazione del fondo in caso di modesti lavori di sistemazione di un'area destinata a "verde attrezzato", che non avevano impedito la restituzione del suolo al proprietario e la sua riconduzione in pristino con spesa relativamente modica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/05/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/05/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)