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Sez. L, Sentenza n. 23228 del 13/12/2004 (Rv. 579252 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Sanzioni amministrative in materia di previdenza e assistenza - Legge successiva più favorevole - Applicabilità retroattiva - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale in relazione alla disciplina degli illeciti in materia valutaria.
Stato
decisa il 2004-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579252-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In materia di illeciti amministrativi previdenziali, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, nè può farsi riferimento, in senso contrario, all'art. 23 bis inserito nel t.u. delle norme in materia valutaria dalla legge 7 novembre 2000, n.326, che elimina la sanzione per quegli atti che, secondo la legge posteriore, non costituiscono violazioni punibili, giacchè si tratta di normativa dettata per lo specifico settore valutario, che non modifica il principio generale, ed in relazione alla quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, giacchè l'asserita diversità di trattamento è giustificata dalla diversità dei tipi di illecito.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 07/11/2000 num. 326, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 12, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)