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Sez. L, Sentenza n. 6972 del 09/04/2004 (Rv. 572006 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Sanzioni amministrative per indebita applicazione di sgravi contributivi - Sopravvenienza della disciplina più favorevole dettata dall'art. 116, comma dodicesimo, della legge n. 388 del 2000 - Applicabilità retroattiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572006-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di applicazione analogica, risultante dall'art. 1 della legge n.689 del 1981, comporta l'inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano ritenersi tali "ab origine". (Nell'applicare il principio di diritto indicato, la Suprema Corte ha ritenuto che, nonostante l'entrata in vigore, nelle more del giudizio di Cassazione, dell'art. 116, comma dodicesimo, della legge 22.12.2000, n. 388, comportante l'abolizione delle sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria consistenti nell'omissione contributiva totale o parziale o relative a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale, le violazioni amministrative commesse prima dell'entrata in vigore dello "ius novum" restano soggette alle sanzioni amministrative previste dalla disciplina previgente, non incidendo sull'assoggettamento alla sanzione l'introduzione di un credito contributivo in favore delle imprese colpite dalle più gravi sanzioni, e la conseguente possibilità di operare la compensazione tra le maggiori sanzioni già pagate, e i contributi correnti da pagare).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)