Sez. 3, Sentenza n. 13114 del 27/12/1995 (Rv. 495208 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Presunzione ex art. 2051 cod. civ. - Nei confronti della P.A. con riguardo ai beni demaniali, compresi quelli del demanio stradale - Applicabilità - Limiti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
La presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, fissata dall' art. 2051 cod. civ., è applicabile nei confronti della pubblica amministrazione anche con riguardo ai beni demaniali, ivi compresi quelli del demanio stradale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l' esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l' insorgenza di cause di pericolo per i terzi. 1
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)