Sez. 3, Sentenza n. 723 del 27/01/1988 (Rv. 457158 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - STRADE POSTE ALL'INTERNO DELL'ABITATO - PROPRIETÀ DEL COMUNE - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA - SUSSISTENZA - COMPETENZE.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - STRADE POSTE ALL'INTERNO DELL'ABITATO - PROPRIETÀ DEL COMUNE - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA - SUSSISTENZA - COMPETENZE.*
Dalla proprietà pubblica del comune sulle strade poste all'interno dell'abitato (art. 16 lettera b della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F) discende non solo l'Obbligo dell'ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 del R.d. 15 novembre 1923 n. 2506, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'ente stesso, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. qualora abbia omesso di vigilare al fine di impedire che terzi indicati dell'esecuzione di lavori sui beni oggetto della proprietà vi procedessero in guisa tale da determinare a fondi limitrofi. (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità del comune ex art. 2051 cod. civ. per i danni da infiltrazioni di acqua piovana ad un immobile locato conseguenti alla difettosa esecuzione di opere di scavo lungo la contigua strada comunale). (Conf 3392/82, mass n 421369).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 16 lett. B, Regio Decr. 15/11/1923 num. 2506 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)