Sez. 3, Sentenza n. 4070 del 22/04/1998 (Rv. 514718 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Liberazione - Caso fortuito - Onere del custode - Prova a carico del danneggiato - Evento dannoso e causalità con la cosa - Sufficienza - Insidia - Omessa prova - Conseguenze - Configurabilità del fortuito - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
Il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa - nella specie il Comune, a cui il giudice del merito aveva ritenuto applicabile l'art. 2051 cod. civ. per le condizioni in cui si trovava il manto stradale a causa di tombini e buca sull'asfalto, all'esito di lavori edili - deve provare che esso si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova, da parte del danneggiato, dell'esistenza dell'insidia, che questi invece non deve provare - così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode - essendo sufficiente che provi l'evento dannoso e il nesso di causalità con la cosa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 822, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 16, Regio Decr. 15/11/1923 num. 2056 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)