Sez. L, Sentenza n. 2461 del 28/02/1992 (Rv. 475987 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo | Sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa per temporaneo ritiro, ad un dipendente aeroportuale svolgente il suo lavoro negli spazi doganali, del tesserino di accesso, per denuncia penale seguita da assoluzione - Licenziamento - Legittimità - Condizioni.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo
La sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa per evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., in mancanza di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, la sussistenza o meno del quale deve essere peraltro verificata, dato il coordinamento fra detta norma e l'art. 1 della legge n. 604 del 1966, con riguardo alle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa. Ne consegue che, nell'ipotesi di temporaneo ritiro, ad un dipendente aeroportuale svolgente il suo lavoro negli spazi doganali, del tesserino di accesso ai medesimi, per denuncia penale poi risoltasi con la piena assoluzione del dipendente, la legittimità del licenziamento presuppone la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, sia delle ragioni tecnico-produttive che rendevano impossibile attendere la rimozione del temporaneo impedimento alle normali funzioni del lavoratore sia delle analoghe ragioni ostative ad un impiego del medesimo (con mansioni almeno equivalenti) in luoghi diversi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)