Sez. 3, Sentenza n. 1125 del 11/04/1972 (Rv. 357552 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - MATERIA - FORNITURA - DISTINZIONE TRA APPALTO E VENDITA - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - MATERIA - FORNITURA - DISTINZIONE TRA APPALTO E VENDITA - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il criterio distintivo da adottare, ai fini della differenziazione tra i contratti di appalto e di vendita, allorquando alla prestazione di fare (caratterizzante l'appalto) si affianchi anche quella di dare (caratterizzante la vendita), come nella ipotesi in cui i materiali siano forniti dallo stesso appaltatore, deve avere riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, da considerarsi pero, non in senso oggettivo, ma con riguardo alla volonta dei contraenti, onde accertare, nei singoli casi, se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo ulteriore per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa (vendita). L'apprezzamento espresso in proposito dal giudice di merito, se adeguatamente e logicamente motivato, non puo essere censurato in Sede di legittimita. (Conf 2288'66).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)