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Sez. 1, Sentenza n. 2136 del 10/03/1997 (Rv. 502920 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Definizione ex primo comma dell'art. 31 del D.L. n. 429 del 1982 - Presupposti - Pendenza di una "controversia di valutazione" - Necessità - Nozione - Pendenza del procedimento innanzi al giudice tributario, o avvenuta notifica di un avviso di accertamento, per il quale pendano ancora i termini di impugnazione - Avvenuta notifica, invece, di un "avviso di eseguita valutazione" - Idoneità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502920-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

In tema di imposta di registro e di condono fiscale, la definizione agevolata prevista dall'art. 31, primo comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, attiene alle situazioni in cui, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, risulti la pendenza di una controversia di valutazione; pendenza che, a norma del primo comma dell'art. 1 del D.L. n. 429 cit., può configurarsi ogni qual volta, siano intervenuti un provvedimento estimativo dell'Amministrazione e la sua notifica al contribuente, e, anche se non sia stato introdotto ancora il processo tributario, il provvedimento medesimo non sia ancora divenuto definitivo, stante la perdurante pendenza del termine di impugnazione dello stesso. A tali fini, un avviso di "eseguita valutazione" comunicato, dall'Amministrazione, al contribuente, non si rende equiparabile all'avviso di accertamento, e - quindi - non è in grado di determinare una situazione di pendenza della "controversia valutativa", atta alla su richiamata definizione agevolata ex primo comma dell'art. 31 cit.. Di conseguenza, la fattispecie si renderà definibile ai soli sensi del secondo comma dell'art. 31 cit., il quale fa espresso riferimento alle situazioni, in cui, alla data di entrata in vigore del decreto n. 429 del 1982, non sia stato ancora notificato alcun avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)