Sez. 1, Sentenza n. 3273 del 09/04/1996 (Rv. 496873 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Sospensione della sanatoria ex art. 32 D.L. n. 429 del 1982 - Condizioni - Dichiarazione dell'ufficio di aver ricevuto la domanda di condono - Sufficienza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema d'imposta di registro, il condono di cui all'art. 31 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982 n. 516, esige la pendenza di controversia di valutazione (ancorché esorbitante dalla mera valutazione estimativa), e, cioè, la pregressa proposizione di atto potenzialmente idoneo ad instaurare od a mantenere aperto il dibattito giudiziale sull'accertamento di valore, a prescindere da ogni indagine sull'ammissibilità od il fondamento della relativa domanda, ma non può comportare, pur in presenza di detta condizione, il rimborso di pagamenti, che siano stati effettuati, in conformità del titolo, prima della presentazione dell'istanza di definizione agevolata.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)