Sez. 1, Sentenza n. 13422 del 13/09/2002 (Rv. 558180 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Termine ragionevole - Traducibilità in formule aritmetiche fisse - Esclusione - Apprezzamento in concreto in relazione al singolo procedimento - Necessità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il termine ragionevole di durata del processo, rispetto al quale si configura il diritto all'equa riparazione per il periodo rispetto ad esso eccedente, non si traduce in formule aritmetiche fisse per singoli tipi e fasi del giudizio, ma va determinato caso per caso, in relazione allo svolgimento del singolo procedimento, in base ai criteri all'uopo fissati dall'art. 2 della citata legge, a loro volta mutuati dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla giurisprudenza della Corte europea su di esso formatasi.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)