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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10546 del 25/06/2012 (Rv. 623091 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Provvedimento amministrativo negativo - Violazione dell'obbligo di avviso dell'inizio del procedimento - Conseguenze - Ricorso al giudice ordinario - Attivazione dei poteri giudiziali di iniziativa officiosa e collaborativa - Necessità - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623091-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, il provvedimento amministrativo della Commissione territoriale deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso l'espresso richiamo ad esso operato dall'art. 18 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25. La violazione di tale obbligo determina la invalidità della decisione del giudice che, adito a fronte del provvedimento amministrativo negativo, abbia puramente e semplicemente accettato le acquisizioni procedimentali lesive dei diritti di difesa, senza procedere ad alcuna iniziativa officiosa e collaborativa: detta iniziativa, se può essere negata quando le prospettazioni documentali ed orali del richiedente protezione siano di tale implausibilità da rendere la stessa inutile, non può essere declinata allorché il richiedente protezione, per omesso avviso dell'inizio del procedimento amministrativo, non abbia potuto ragionevolmente formulare nessuna produzione o deduzione.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)