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Sez. L, Sentenza n. 5586 del 18/04/2002 (Rv. 553809 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto, non suscettibili - in quanto tali - dell'applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 - Applicabilità dei medesimi criteri - Conseguenze Stato soggettivo del datore di lavoro - Irrilevanza - Entità del danno - Importo delle retribuzioni perse dal lavoratore - Prova contraria da parte del datore di lavoro circa la sussistenza del danno o la sua effettiva entità - Ammissibilità - Necessità della offerta delle proprie prestazioni da parte del lavoratore - Esclusione - Mora credendi del datore di lavoro - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553809-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nei rapporti di lavoro che, come quello dei dipendenti delle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto, sono caratterizzati, a norma del R.D. n. 148 del 1931, da un regime speciale di stabilità del rapporto di lavoro, in caso di illegittima risoluzione da parte del datore di lavoro, questi, non diversamente che nelle ipotesi di applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, è tenuto, in conseguenza del licenziamento stesso, e a prescindere dalla esistenza di uno stato soggettivo di dolo o di colpa rispetto alla intimazione del licenziamento (e, quindi, senza che rilevi uno stato di buona fede giustificato dalla presenza di una norma legittimante la risoluzione del rapporto, successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale), a un risarcimento del danno di entità commisurabile in via presuntiva alle retribuzioni perse dal lavoratore, in difetto della prova, da parte del datore di lavoro, di circostanze idonee a dimostrare l'insussistenza del danno o la sua minore entità, senza che sia necessaria l'offerta, da parte del lavoratore, delle proprie prestazioni successivamente al licenziamento, stante la idoneità del licenziamento a determinare la "mora credendi" del datore di lavoro.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)