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Sez. L, Sentenza n. 645 del 11/02/1978 (Rv. 389975 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - ACCETTAZIONE - EFFETTI - TRASFORMAZIONE DEL RECESSO UNILATERALE IN RISOLUZIONE CONSENSUALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389975-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - ACCETTAZIONE - EFFETTI - TRASFORMAZIONE DEL RECESSO UNILATERALE IN RISOLUZIONE CONSENSUALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Poiche il recesso e atto unilaterale recettizio, che ha efficacia dal momento della comunicazione a prescindere dalla sua effettiva accettazione, quest'ultima non vale a trasformare un recesso unilaterale per dimissioni del lavoratore in una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. (nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto applicabile al recesso unilaterale del lavoratore, motivato con le sue precarie condizioni di salute, l'art 12 CCNL 13 dicembre 1956 per i dirigenti dei magazzini generali - escludente il pagamento della intera indennita di preavviso in caso di dimissioni volontarie - anzi che l'art 8, prevedente il pagamento dell'intera indennita in caso di risoluzione consensuale del rapporto per malattia del dipendente).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 13/12/1956 num. 8, Contr. Coll. 13/12/1956 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)