Sez. 3, Sentenza n. 3372 del 18/02/2005 (Rv. 581113 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE | Locazione di immobili ad uso diverso da abitazione - Art. 28 legge n. 253 del 1950 - Persistente vigenza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE
In materia di locazioni d'immobili ad uso diverso da abitazione, va esclusa la perdurante vigenza dell'art. 28 legge n. 253 del 1950 (comminante la nullità dell'obbligo imposto al conduttore dal locatore o dal conduttore uscente di adempiere, oltre che al pagamento della pigione, ad altre prestazioni a titolo di buon ingresso o di buona uscita) in ragione sia dell'incompatibilità tra le norme attinenti al superato regime vincolistico e quelle poste dalla legge n. 392 del 1978, avuto in particolare riferimento all'art. 79 che sanziona di nullità ogni patto volto ad attribuire al locatore "altro vantaggio in contrasto con la presente legge"; sia in virtù della regola generale di cui all'art. 15 delle preleggi, concernente l'abrogazione tacita della norma per effetto di una nuova legge che, come nel caso, regoli l'intera materia già disciplinata dalla legge anteriore.
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Preleggi art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)