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Sez. 1, Sentenza n. 3162 del 13/05/1986 (Rv. 446158 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA INGIUNZIONE IRROGATIVE DI SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - OPPOSIZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI SINDACARE NEL MERITO L'ORDINANZA - INGIUNZIONE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 689 DEL 1981 - APPLICABILITÀ IN TUTTI I PROCEDIMENTI PENDENTI - INFRAZIONI GIÀ DEPENALIZZATE O CONTEMPLATE "AB ORIGINE" COME VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446158-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA INGIUNZIONE IRROGATIVE DI SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - OPPOSIZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI SINDACARE NEL MERITO L'ORDINANZA - INGIUNZIONE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 689 DEL 1981 - APPLICABILITÀ IN TUTTI I PROCEDIMENTI PENDENTI - INFRAZIONI GIÀ DEPENALIZZATE O CONTEMPLATE "AB ORIGINE" COME VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - INCLUSIONE.*

In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, la nuova disciplina introdotta dal capo primo della legge 24 novembre 1981 n. 689, ivi compreso, pertanto, l'art. 23 undicesimo comma, sul potere del giudice dell'opposizione di sindacare nel merito l'ordinanza - ingiunzione irrogativa delle sanzioni medesime, trova applicazione, anche in Sede di legittimità, in tutti i procedimenti pendenti in ordine a fatti verificatisi nel vigore della precedente normativa, atteso che la disposizione transitoria dell'art. 40, nel contemplare l'immediata operatività di quella disciplina per le infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, intende, con quest'ultima espressione, meramente denominare il complesso delle norme dell'indicato capo primo, non escludere dal proprio ambito le infrazioni già in precedenza depenalizzate o contemplate ab origine come violazioni amministrative. (Conf 2709/85, mass n 440495; (Conf 1879/85, mass n 439800).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)