Sez. 1, Sentenza n. 48831 del 09/12/2009 Cc. (dep. 21/12/2009) Rv. 245888 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Internati in esecuzione di una misura di sicurezza detentiva - Licenza - Revoca - Decisione del magistrato di sorveglianza - Impugnabilità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Sono impugnabili mediante appello davanti al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen. i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che dispongono la revoca delle licenze concesse ai soggetti internati in esecuzione di misure di sicurezza detentive, posto che incidono sul grado di privazione della libertà personale. (Conf. Sez. I 9 dicembre 2009 n. 48832, Cozzolino, non massimata).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 53 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)