Sez. 1, Sentenza n. 15684 del 13/12/2002 Cc. (dep. 03/04/2003) Rv. 224016 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimento in tema di licenze al detenuto semilibero - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È inoppugnabile il provvedimento adottato in materia di licenza al detenuto in stato di semilibertà. (In motivazione la Corte ha ritenuto che tale provvedimento non incide, se non in misura contingente e occasionale, sul contenuto effettivo della misura alternativa, esulando perciò dalla tutela accordata dall'art. 111 Cost.; non è correlato al percorso rieducativo come il permesso premio e si colloca, diversamente da questo, come modalità di fruizione di uno spazio di libertà già concesso; non attiene a gravi e specifiche esigenze familiari come il permesso "ordinario" di cui all'art. 30 della legge 26 luglio 1975 n. 354; non è compreso tra quelli soggetti ad impugnazione espressamente o per indicazione contenuta in decisioni della Corte costituzionale).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 52, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)