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Sez. 1, Sentenza n. 5782 del 13/01/2010 Cc. (dep. 12/02/2010) Rv. 246491 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Revoca di licenze agli internati - Impugnazioni - Rimedio esperibile - Appello.
Stato
decisa il 2010-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246491-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Sono impugnabili mediante appello davanti al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen., i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che dispongono la revoca delle licenze concesse ai soggetti internati in esecuzione di misure di sicurezza detentive, posto che incidono sul grado di privazione della libertà personale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)