Sez. 1, Sentenza n. 13535 del 17/02/2010 Cc. (dep. 12/04/2010) Rv. 246832 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Revoca di licenze agli internati - Impugnazioni - Rimedio esperibile - Appello.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Sono impugnabili mediante appello davanti al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen., i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che dispongono la revoca delle licenze concesse ai soggetti internati in esecuzione di misure di sicurezza detentive.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)