Sez. 6, Sentenza n. 1852 del 16/05/1995 Cc. (dep. 17/07/1995) Rv. 202216 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose | Provvedimenti concernenti l'amministrazione dei beni sequestrati - Oppugnabilità - Esclusione - Applicabilità delle norme della legge fallimentare concernenti il richiamo avverso gli atti del curatore e del giudice delegato - Esclusione - Ragioni.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose
I provvedimenti concernenti l'amministrazione dei beni sequestrati nell'ambito di una procedura applicativa, ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575, di misura di prevenzione ad un indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa sono inoppugnabili, non risultando da alcuna disposizione che gli stessi siano assoggettabili a gravame. Nè può sostenersi l'impugnabilità in questione secondo gli artt. 26 e 36 della legge fallimentare - concernenti il reclamo avverso gli atti del curatore e del giudice delegato - in base alla considerazione che l'art. 2 sexies comma secondo della legge di cui sopra e l'art. 7 comma primo della legge di modifica 4 agosto 1989 n. 282 contengono determinati rinvii alla legge fallimentare: tali richiami in quanto precisi e circoscritti (in tema di sussidi a titolo di alimenti all'indiziato ed a determinati aspetti della attività dell'amministratore) non possono significare ricezione completa del modello procedimentale stabilito per i provvedimenti contemplati nella legge richiamata, ivi compreso il regime impugnatorio. Al contrario, proprio il mancato richiamo alle norme di tale legge in tema di gravame, pur in presenza di specifici rinvii ad altre norme, sta a dimostrare l'assenza di volontà legislativa in ordine all'adozione di siffatto regime.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 180, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 sexies CORTE COST., Legge 04/08/1989 num. 282 art. 7 com. 1, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 34, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 34, Legge Falliment. art. 36, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 36, Legge Falliment. art. 38, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 38, Legge Falliment. art. 116, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)