Sez. 1, Sentenza n. 3406 del 11/04/1996 (Rv. 496950 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE | Professionalità e abitualità dell'esercizio di impresa - Nozione - Realizzazione e vendita di un fabbricato - Esercizio di impresa - Configurabilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE
I requisiti della professionalità ed abitualità dell'esercizio d'impresa, al fine dell'assoggettamento ad I.V.A. (anziché ad imposta di registro) delle cessioni di beni a tale esercizio inerenti (art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, modificato dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24), esigono il carattere continuativo e stabile dell'attività imprenditoriale, non anche progetti reiterati od a tempo indefinito, e, pertanto, mentre difettano rispetto ad atti isolati di produzione o commercio, sono ravvisabili nel caso di realizzazione e vendita di un fabbricato, composto di più appartamenti, alla luce dell'impegno organizzativo di tipo professionale e protratto che la relativa iniziativa in sè comporta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)