Sez. 6, Sentenza n. 24274 del 24/04/2009 Cc. (dep. 11/06/2009) Rv. 245126 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Retrodatazione della decorrenza dei termini in caso di contestazione a catena - Presupposti di operatività - Anteriorità alla prima ordinanza dei fatti oggetto della successiva - Necessità - Permanenza dello stato di detenzione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., occorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva rispetto all'emissione della prima, e non anche che il soggetto si trovi ancora in stato di detenzione in forza di tale provvedimento. (Nel caso di specie, le prime due ordinanze cautelari avevano applicato la misura degli arresti domiciliari e la terza quella della custodia in carcere).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)