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Sez. 6, Sentenza n. 5988 del 31/01/2011 Cc. (dep. 17/02/2011) Rv. 249345 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Esecuzione - Sopravvenienza di titolo custodiale - Sospensione automatica della misura di prevenzione - Slittamento della data di scadenza disposto dal questore - Legittimità.
Stato
decisa il 2011-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249345-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

La dilazione della scadenza della sorveglianza speciale di p.s., dovuta alla sopravvenienza di un titolo di custodia cautelare, costituisce un fatto automatico conseguente alla mera ricognizione dell'evento sopravvenuto, e pertanto viene legittimamente disposta dal questore, senza che si determini alcuna lesione della sfera di attribuzioni della giurisdizione, né una situazione meno favorevole al prevenuto rispetto a quella espressamente prevista dall'art. 11, comma secondo, della legge n. 1423 del 1956, che affida all'autorità giudiziaria il potere di disporre la sospensione di efficacia della sorveglianza speciale di p.s. in caso di condanna per un reato commesso durante la sua esecuzione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)