Sez. 1, Sentenza n. 37997 del 19/09/2007 Ud. (dep. 15/10/2007) Rv. 237733 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Esecuzione - Sopravvenienza di titolo di custodia cautelare - Sospensione automatica della misura di prevenzione - Slittamento della data di scadenza disposto dal questore - Legittimità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
La dilazione della scadenza della sorveglianza speciale di p.s., dovuta alla sopravvenienza di un titolo di custodia cautelare, costituisce un fatto automatico conseguente alla mera ricognizione dell'evento sopravvenuto, e pertanto è legittimamente disposta dal questore, non delineandosi in ciò alcuna lesione della sfera di attribuzioni della giurisdizione, né una situazione meno favorevole al prevenuto rispetto a quella espressamente prevista dall'art. 11, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) che affida all'autorità giudiziaria il potere di disporre la sospensione di efficacia della sorveglianza speciale di p.s. in caso di condanna per reato commesso durante la sua esecuzione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)