Sez. 6, Sentenza n. 7085 del 09/02/2010 Cc. (dep. 22/02/2010) Rv. 246176 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Con obbligo di soggiorno - Sospensione del decorso della misura di prevenzione - Presupposti - Prova - Necessità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
La sospensione del decorso della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in caso di custodia cautelare seguita da condanna ovvero di espiazione di pena, è istituto di natura eccezionale, sicché la sussistenza delle condizioni di fatto per la sua operatività deve essere oggetto di rigoroso accertamento da parte del giudice, il quale deve in proposito rendere esplicita motivazione nel provvedimento con cui esclude la cessazione di efficacia della misura per decorrenza del termine di durata.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)