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Sez. 2, Sentenza n. 10699 del 14/12/1994 (Rv. 489196 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Reintegrazione in forma specifica - Eccessiva onerosità - Impugnazione in cassazione - Ammissibilità - Condizioni -.
Stato
decisa il 1994-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489196-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

È inammissibile in sede di legittimità il rilievo relativo alla eccessiva onerosità della reintegrazione in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 cod. civ., ove la relativa deduzione non sia stata fatta nella fase di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)