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Sez. 3, Sentenza n. 5756 del 24/10/1988 (Rv. 460283 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460283-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ.*

I motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, statuizioni e questioni che hanno formato oggetto di gravare con l'atto di appello, talché nel giudizio di Cassazione non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio ovvero, nell'ambito delle questioni trattate, di profili nuovi di diritto da considerarsi compresi nel dibattito perché fondati sugli stessi elementi di fatto. (Conf 1624/79, mass n 397970; (Conf 3599/77, mass n 387203; (Conf 85/75, mass n 373239).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)