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Sez. L, Sentenza n. 2905 del 29/03/1996 (Rv. 496682 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Questioni nuove e contestazioni nuove rispetto alla fase di merito - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496682-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel "thema decidendi" del giudizio di appello, non essendo prospettabili, per la prima volta in sede di legittimità, questioni nuove o nuovi temi di contestazione rispetto alla fase di merito, non rilevabili d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)