Sez. L, Sentenza n. 2905 del 29/03/1996 (Rv. 496682 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Questioni nuove e contestazioni nuove rispetto alla fase di merito - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel "thema decidendi" del giudizio di appello, non essendo prospettabili, per la prima volta in sede di legittimità, questioni nuove o nuovi temi di contestazione rispetto alla fase di merito, non rilevabili d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)