Sez. L, Sentenza n. 6428 del 08/07/1994 (Rv. 487321 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - In genere | Ordinanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio in appello - Deduzione della nullità per la prima volta in appello - Inammissibilità - Limiti.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - In genere
I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito né rilevabili d'ufficio. Pertanto, la nullità dell'ordinanza dispositiva del rinnovo, in sede di appello, della consulenza tecnica di ufficio non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione dalla parte che nel giudizio di secondo grado, non censurò detto provvedimento né a verbale, nelle udienze successive a quella della sua emissione, né per iscritto mediante note difensive ex art. 437, ultimo comma, cod. proc. civ. in relazione all'art. 429, secondo comma, dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)