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Sez. L, Sentenza n. 2364 del 08/06/1977 (Rv. 386075 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - APPELLO PROPOSTO CON CITAZIONE AD UDIENZA FISSA - INAMMISSIBILITA - SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO PRESIDENZIALE E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386075-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - APPELLO PROPOSTO CON CITAZIONE AD UDIENZA FISSA - INAMMISSIBILITA - SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO PRESIDENZIALE E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - IRRILEVANZA.*

Dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, e inammissibile l'appello che sia proposto con citazione ad udienza fissa, e non con ricorso, a norma degli artt 433 e segg (nuovo testo) cod proc civ, ancorche sul gravame debba decidere la Corte d'appello, secondo la disciplina transitoria dettata dall'art 20, terzo e quarto comma, della citata legge. Tale inammissibilita non viene meno nel caso in cui la citazione abbia ugualmente comportato la Costituzione del rapporto processuale, in forza di successiva notificazione di decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione, poiche nel nuovo rito delle cause di lavoro le formalita inerenti all'atto introduttivo sono indispensabili al corretto instaurarsi del procedimento, soprattutto in relazione alla disciplina delle preclusioni e decadenze che si ricollegano alle modalita ed ai tempi delle formalita medesime, con la conseguenza che deve ritenersi inderogabilmente preclusa la possibilita di adottare, in via equipollente, Atti e forme del rito ordinario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)