Sez. U, Sentenza n. 2333 del 03/02/1995 Ud. (dep. 07/03/1995) Rv. 200259 - 01
Finanze e tributi - In genere | Frode fiscale - Condotte attraverso le quali si realizza - Utilizzazione di documenti alterati o contraffatti - Inserimento di bolle di accompagnamento alterate nella contabilità d'impresa - È tale.
Finanze e tributi - In genere
L'art. 4, comma primo, n. 1 della legge n. 516 del 1982 contiene la tipizzazione di quattro diverse condotte penalmente sanzionate, costituite dalla "allegazione" di documenti contraffatti o alterati alla dichiarazione dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto d'imposta, dalla loro "esibizione" agli uffici finanziari o agli ufficiali e agenti di polizia tributaria, dal "rilascio" di tali documenti o dalla "utilizzazione" degli stessi. Tra le modalità di utilizzazione - che ha carattere residuale rispetto alle altre specifiche forme di uso di documenti contraffatti o alterati, nel senso che ha portata generalizzante, tanto da coprire ogni possibile impiego di documenti materialmente falsi e da eliminare spazi di impunità rispetto a qualsiasi attività finalizzata all'evasione fiscale - rientra l'inserimento di bolle di accompagnamento alterate nella contabilità dell'impresa e la loro conservazione tra le scritture contabili, in modo da fornire una falsa rappresentazione dei risultati economici della gestione aziendale e da eludere gli eventuali controlli tributari. Ed invero, la contabilità dell'impresa, così come rappresenta per il fisco lo strumento con il quale si può accertare l'infedeltà della dichiarazione, allo stesso modo può avere un ruolo determinante nella realizzazione dell'evasione, perché ogni falsa registrazione dei risultati della gestione economica può essere utilizzata per fornire un riscontro di apparente verosimiglianza all'infedele dichiarazione. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'argomentazione secondo la quale la mera conservazione delle bolle alterate non potrebbe integrare utilizzazione ai sensi dell'art. 4, comma primo, n. 1, della legge n. 516 del 1982 sul rilievo che si tratterebbe di una condotta imposta dall'art. 12 D.M. 29 novembre 1978, osservando che la normativa fiscale impone l'obbligo della regolare tenuta e conservazione della contabilità, in sintonia con i principi di trasparenza e di fedeltà e in funzione dello svolgimento di verifiche tendenti a prevenire e reprimere evasioni, con riferimento unicamente ai documenti genuini, che riproducono esattamente il volume di affari dell'impresa, e che non può certo qualificarsi come adempimento di un obbligo tributario, di tipo formale o strumentale, il volontario mantenimento in contabilità di documenti falsificati, posto in essere con un "comportamento attuoso" caratterizzato proprio dall'intento di fuorviare i controlli fiscali).
Riferimenti normativi: DM 29/11/1978, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)