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Sez. 2, Sentenza n. 3659 del 06/06/1981 (Rv. 414288 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - INSTALLAZIONE DI TUBI NEI SOLAI DI SEPARAZIONE DEI PIANI DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE - DISCIPLINA DELLE DISTANZE EX ART 889 COD CIV - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414288-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - INSTALLAZIONE DI TUBI NEI SOLAI DI SEPARAZIONE DEI PIANI DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE - DISCIPLINA DELLE DISTANZE EX ART 889 COD CIV - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE.*

Le Disposizioni sulle distanze dettate dall'art 889 cod civ non possono trovare applicazione - risultando incompatibili con la disciplina condominiale - nel caso di installazioni di tubi nei solai che separano i piani di un edificio condominiale, le quali si configurano come uso della cosa comune, regolato dalle norme dell'art 1102 cod civ, e sono percio consentite ove non pregiudichino l'uguale godimento altrui della cosa comune e non concretino una particolare situazione di danno o di pericolo. (V 1529/77, mass n 385239; (V 3133/71, mass n 354477).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)