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Sez. 2, Sentenza n. 3133 del 06/11/1971 (Rv. 354477 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER L'APERTURA DI - DI POZZI - PER IMPIANTI DI TUBI - PER L'APERTURA DI VEDUTE - APPLICAZIONE IN TEMA DI USO DELLA COSA COMUNE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354477-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER L'APERTURA DI - DI POZZI - PER IMPIANTI DI TUBI - PER L'APERTURA DI VEDUTE - APPLICAZIONE IN TEMA DI USO DELLA COSA COMUNE - ESCLUSIONE.*

Le Disposizioni di cui agli artt 889 e 907 cod civ, relative alle distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi ed a quelle delle costruzioni dalle vedute non trovano applicazione in tema di uso della cosa comune, essendo la materia regolata dalle norme di cui agli artt 1102, 1117, 1118, 1120, 1121 e 1122 cod civ, che costituiscono un sistema completo, al quale non possono aggiungersi, se non ne ricorrano i presupposti, altre diverse limitazioni valide per regolare i rapporti tra costruzioni e fondi finitimi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1121

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)