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Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 23/04/1977 (Rv. 385239 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - APPLICABILITA ALLA INSTALLAZIONE DI TUBI IN SOLAI DI SEPARAZIONE TRA I PIANI D'UN CONDOMINIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385239-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - APPLICABILITA ALLA INSTALLAZIONE DI TUBI IN SOLAI DI SEPARAZIONE TRA I PIANI D'UN CONDOMINIO - ESCLUSIONE.*

Le Disposizioni dettate dall'art 889 cod civ, in tema di distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi, regolano i rapporti di vicinato fra costruzioni e fondi finitimi e, pertanto, non sono applicabili con riguardo ad installazioni (nella specie, tubi di scarico) apposte sui solai che separano i piani di un edificio condominiale, le quali configurano uso della cosa comune, regolato dalle norme di cui agli artt 1102, 1118 e segg cod civ. (V 2570/75, mass n 376510; (V 3133/71, mass n 354477).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1121, Cod. Civ. art. 1122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)