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Sez. 3, Sentenza n. 2475 del 13/04/1985 (Rv. 440317 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1985-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440317-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE.*

La responsabilità del conduttore a norma dell'art. 1591 cod. civ. per maggior danno da ritardata restituzione dell'immobile locato, ha natura contrattuale, con la conseguenza che in applicazione del principio dettato dall'art. 1218 cod. civ., il locatore deve provare soltanto l'esistenza e l'ammontare del maggiore danno derivatogli dalla ritardata restituzione della cosa locata e non anche il dolo o la colpa del conduttore, mentre è questi che, per esimersi da responsabilità, è tenuto a provare che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. (V 5984/81, mass n 416768; (V 2495/76, mass n 381293; (V 2061/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)