Sez. 3, Sentenza n. 5984 del 12/11/1981 (Rv. 416768 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - MAGGIOR DANNO - RISARCIBILITÀ - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LOCATORE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - MAGGIOR DANNO - RISARCIBILITÀ - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LOCATORE.*
Ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., nell'ipotesi di ritardata restituzione della cosa locata, il conduttore è tenuto al versamento del corrispettivo convenuto, salvo l'Obbligo di risarcire il maggior danno: questo, che non scaturisce automaticamente dalla mora del conduttore, ma da quella concreta conseguenza dannosa che può consistere esemplificativamente nel pregiudizio dipendente dal non aver potuto dare in locazione la stessa cosa per un canone più elevato, dal non aver potuto utilizzare direttamente e tempestivamente il bene, dal non averlo potuto alienare per un prezzo più conveniente, e da situazioni analoghe, deve essere dimostrato dal locatore. (Conf 2495/76, mass n 381293).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)