Sez. 3, Sentenza n. 2495 del 05/07/1976 (Rv. 381293 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - ONERE DEL CORRELATIVO CORRISPETTIVO (CANONE) - OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DELL'ULTERIORE DANNO - CONTENUTO DEL DANNO - ONERE PROBATORIO DEL LOCATORE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - ONERE DEL CORRELATIVO CORRISPETTIVO (CANONE) - OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DELL'ULTERIORE DANNO - CONTENUTO DEL DANNO - ONERE PROBATORIO DEL LOCATORE.*
L'art 1591 cod civ pone a carico del conduttore, nell'ipotesi di ritardata restituzione della cosa locata, l'Onere di dare il corrispettivo convenuto al locatore fino alla riconsegna, salvo l'Obbligo di risarcire il maggior danno: questo puo consistere nel pregiudizio dipendente dal non aver potuto dare in locazione la stessa cosa per un canone piu elevato, dal non aver potuto utilizzare direttamente e tempestivamente il bene, dal non aver potuto alienarlo per un prezzo conveniente, e da situazioni analoghe, la cui prova incombe al locatore. (V 2710/68, mass n 335282).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)