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Sez. 3, Sentenza n. 29748 del 29/12/2011 (Rv. 621065 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) | Opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto la determinazione dell'entità del credito - Litisconsorzio del debitore originario - Necessità - Conseguenze - Omessa partecipazione - Conseguenze - Sentenza "inutiliter data" - Nullità rilevabile d'ufficio in sede di legittimità - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Necessità.
Stato
decisa il 2011-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621065-01

ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO)

In caso di espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e seguenti cod. proc. civ., nel giudizio di opposizione avente ad oggetto la determinazione dell'entità complessiva del credito, nonché dell'eventuale minor parte di esso, di cui debba rispondere lo stesso terzo, quand'anche proposto come opposizione agli atti esecutivi relativi a tale determinazione, è litisconsorte necessario anche il debitore originario o diretto, in quanto soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti. Ne consegue che la sentenza resa in un'esecuzione promossa sui beni del terzo, a conclusione di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi concernente la suddetta determinazione, senza che sia stato evocato in causa anche il debitore originario o diretto, è "inutiliter data", e la conseguente nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità con rimessione della causa al giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)