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Sez. 1, Sentenza n. 2377 del 20/04/1995 Cc. (dep. 31/05/1995) Rv. 201297 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - In genere | Procedimento - Declaratoria di inammissibilità senza fissazione dell'udienza - Legittimità.
Stato
decisa il 1995-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201297-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - In genere

Anche nel procedimento di riesame, regolato (per il richiamo contenuto nell'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen.), dalle disposizioni di cui all'art. 127 cod. proc. pen., può darsi luogo, ai sensi del comma nono di detto ultimo articolo, a declaratoria di inammissibilità della richiesta con provvedimento "de plano", senza necessità di fissazione dell'udienza e di comunicazione e notificazione dei relativi avvisi. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la declaratoria di inammissibilità, adottata nelle forme di cui al citato art. 127, comma nono, cod. proc. pen., di una richiesta di riesame presentata fuori termine).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 9, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)