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Sez. L, Sentenza n. 3134 del 03/10/1975 (Rv. 377239 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ALLA META - ESCLUSIONE - SOPRAVVENUTO MIGLIORAMENTO - DIRITTO ALLA PENSIONE - CESSAZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1975-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377239-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ALLA META - ESCLUSIONE - SOPRAVVENUTO MIGLIORAMENTO - DIRITTO ALLA PENSIONE - CESSAZIONE - DECORRENZA.*

Se e vero che l'aggravamento in corso di causa di infermita, le quali incidano in misura superiore al limite e consentano di superare la soglia di invalidita, attribuisce all'assicurato il diritto alla pensione di invalidita poiche tale condizione dell'Azione, ancorche mancante all'atto della domanda amministrativa e giudiziale, sussiste al momento della decisione, egualmente, e per lo stesso principio, devesi affermare che il miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato, intervenuto in corso di causa qualora abbia fatto cessare la sua invalidita, porta alla cessazione del suo diritto alla pensione a far tempo dalla data della recuperata capacita di guadagno oltre la meta del suo guadagno normale, in quanto la condizione dell'Azione, gia esistente all'atto della domanda e legittimante il diritto alla pensione, e venuta meno in corso di giudizio e non esiste piu al tempo della decisione. (V 1801/75, mass n 375457).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)