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Sez. 5, Sentenza n. 10900 del 17/07/1980 Ud. (dep. 24/10/1980) Rv. 146334 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO)- RIUNIONE DI GIUDIZI-CONDIZIONI-PENDENZA DEI PROCEDIMENTI DINANZI A GIUDICI DIVERSI-INAMMISSIBILITA DELLA RIUNIONE.*
Stato
decisa il 1980-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146334-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO)- RIUNIONE DI GIUDIZI-CONDIZIONI-PENDENZA DEI PROCEDIMENTI DINANZI A GIUDICI DIVERSI-INAMMISSIBILITA DELLA RIUNIONE.*

La facolta di riunione di procedimenti connessi, attribuita al giudice del dibattimento tanto in primo che in secondo grado, e subordinata alla condizione che i procedimenti siano pendenti davanti allo stesso giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)