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Sez. 2, Sentenza n. 3120 del 01/04/1999 (Rv. 524816 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA | Nozione - Risposte rese dalla controparte all'interrogatorio formale consacrate in verbale - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524816-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA

Ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2724 n. 1 cod. civ., possono costituire principio di prova scritta anche le risposte rese dalla controparte nel corso dell'interrogatorio e consacrate nel relativo verbale, il quale da la certezza con la sottoscrizione, che l'ammissione proviene dalla stessa parte contro la quale è stata proposta la domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)