Sez. 1, Sentenza n. 802 del 24/01/1992 (Rv. 475430 - 01)
Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Eccezioni - Principio di prova scritta | Nozione - Risposte rese dalla parte all'interrogatorio formale e consacrate a verbale - Configurabilità - Scritto proveniente da terzi - Irrilevanza - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.
Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Eccezioni - Principio di prova scritta
Perché sussista il principio di prova per iscritto che rende ammissibile la prova testimoniale a norma dell'art. 2724 n. 1 cod. civ., è necessario che la scrittura di riferimento provenga dalla persona contro cui essa è fatta valere o da un suo rappresentante (non essendo valida a tal fine una scrittura proveniente da terzi) e che esista un nesso eziologico tra lo scritto ed il fatto controverso, dal quale scaturisca la verosimiglianza di quest'ultimo, non essendo sufficiente un vago riferimento ad esso contenuto nel documento. Per i fini di cui sopra, inoltre, possono costituire principio di prova scritta anche le risposte rese dalla parte nel corso dell' interrogatorio e consacrate nel relativo verbale, il quale dà la certezza (con la sottoscrizione) che l'ammissione proviene dalla parte stessa. Non è censurabile in Cassazione l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla idoneità dello scritto e dell' interrogatorio formale a rendere verosimile il fatto allegato, se congruamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)