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Sez. 2, Ordinanza n. 762 del 19/10/2005 Cc. (dep. 11/01/2006) Rv. 232988 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Nozione di "prove nuove" - Capacità di intendere e di volere - Perizia medico legale già acquisita - Ulteriori accertamenti - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232988-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI

L'istituto della revisione è un mezzo straordinario di impugnazione che consente, eccezionalmente e nei casi tassativamente previsti, di rimuovere gli effetti del giudicato dando priorità all'esigenza di giustizia sostanziale, sicché non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile. (La Corte ha confermato la decisione di inammissibilità del giudizio di revisione, negando la qualità di "prove nuove" ad ulteriori accertamenti medici eseguiti sulla persona dell'imputato con riferimento alle condizioni di capacità di intendere e di volere al momento del processo, nel corso del quale era stata eseguita una perizia medico-legale per la valutazione dell'asserita incapacità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)