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Sez. 6, Sentenza n. 32384 del 18/06/2003 Cc. (dep. 31/07/2003) Rv. 226291 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI | Prove nuove - Dichiarazioni testimoniali - Idoneità a fondare la richiesta di revisione - Requisiti.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226291-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI

L'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto od un'inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo, ed allorché tali nuove prove consistano in dichiarazioni testimoniali, esse debbono avere la forza di ribaltare il costrutto accusatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 631 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)