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Sez. 2, Sentenza n. 7111 del 02/12/1998 Cc. (dep. 29/01/1999) Rv. 212267 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI | Prove nuove - Elementi già esistenti agli atti e non presi in considerazione dal giudice - Idoneità a fondare la richiesta di revisione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212267-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI

Poiché l'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo; ne deriva che non può costituire "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)