Sez. 3 - , Sentenza n. 20732 del 14/10/2016 (Rv. 642925 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Insostenibilità dell'impugnazione - Responsabilità aggravata - Fondamento - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE
Il ricorso per cassazione proposto malgrado la conoscenza o l'ignoranza gravemente colposa della sua insostenibilità, è fonte di responsabilità dell'impugnante ex art. 385, comma 4, c.p.c. (applicabile "ratione temporis"), ovvero ex art. 96, comma 3, c.p.c., per avere questi agito - e, per lui, il suo legale, del cui operato il primo risponde verso la controparte processuale ex art. 2049 c.c. - sapendo di perorare una tesi infondata, oppure per non essersi adoperato con la "exacta diligentia" esigibile in relazione ad una prestazione professionale altamente qualificata come è quella dell'avvocato, in particolare se cassazionista. (Nella specie, si è ritenuto il ricorso manifestamente infondato, quanto all'asserita nullità della notifica di un precetto avvenuta nel domicilio contrattualmente pattuito ed all'invocata vessatorietà di una clausola di un rogito notarile, e, per il resto, manifestamente inammissibile per inosservanza dei criteri sanciti dagli artt. 366 e 369 c.p.c. come costantemente interpretati dalla S.C.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 13, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 12, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)