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Sez. L, Sentenza n. 7847 del 19/05/2003 (Rv. 563313 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criterio dell'interpretazione letterale - Rilevanza primaria - Interpretazione dei contratti collettivi - Criterio della interpretazione complessiva delle clausole - Particolare rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563313-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Benché nella interpretazione dei contratti la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio della interpretazione letterale delle clausole, nella interpretazione della disciplina contrattuale collettiva relativa ai rapporti di lavoro - che è spesso articolata su vari livelli (nazionale, provinciale, aziendale) e utilizza il linguaggio delle c.d. relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune - ai fini della corretta individuazione della comune volontà delle parti assume un rilievo particolare il criterio, dettato dall'art. 1363 cod. civ., della interpretazione complessiva delle clausole; in particolare, quando, come nel caso di specie, oggetto di interpretazione è un accordo collettivo aziendale, diventa particolarmente rilevante, per evincere quale fosse la volontà effettiva delle parti, la ricostruzione del significato che i termini utilizzati e in generale la complessiva pattuizione possono assumere alla luce del tenore e della portata della contrattazione collettiva nazionale con cui lo specifico accordo è destinato necessariamente ad interagire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 23/07/1976, Contr. Coll. 12/07/1985, Contr. Coll. 16/06/1983

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)